Lunedì mattina, 17 giugno, Pancrazio si reca dall’avv. Franco Siena, col quale aveva preso appuntamento per discutere di una sua annosa causa. La loro conversazione scivola subito, dall’inizio, su tutt’altro argomento.

PANCRAZIO: Don Fra’, ieri pomeriggio ho visto che c’eravate anche voi ad assistere alla prima seduta del consiglio comunale. C’era molta gente. Dopo quello che è successo e una gestione commissariale, si vede che la gente è interessata, come lo sono io e come certamente lo siete anche voi, alla ripresa della regolare attività dell’istituzione che rappresenta la nostra comunità. Ma sono rimasto un poco, anzi non poco ma molto deluso. Mi è sembrato di assistere al solito teatrino e poi, quest’altro ricorso, non ci ho capito niente di questo ricorso. Accuse? Imbrogli? Quali sono le accuse? Che cosa è successo? Che succederà? Don Fra’, voi che c’eravate, sapete certamente tutto, questa è materia vostra. Mentre ci prendiamo questo caffè, che gentilmente mi offrite, mi volete spiegare?

AVV. FRANCO SIENA: Sì. So tutto. Mi sono procurato una copia del ricorso e l’ho letto. Poi stanotte, siccome  non prendevo sonno per il caldo, ho studiato il caso. Ma prima di tutto, voglio dirti che non si può dire che ieri sera in consiglio comunale c’è stato un teatrino. Un po’ di inesperienza e di quell’eccitazione che crea un esordio. Questo, sì, c’è stato. Ma teatrino, no.

PANCRAZIO: Adesso, don Fra’, spiegatemi stu ricorso.

AVV. FRANCO SIENA: E’ molto semplice. Elettori e candidati della lista Impegno democratico sostengono che la lista del PD e la lista Insieme per Tricarico sono state ammesse irregolarmente alle elezioni.  

PANCRAZIO: Maronna mia. Questo è un guaio grosso. Il ricorso dove vuole andare a parare?

AVV. FRANCO SIENA: Il ricorso chiede, alternativamente, due cose. In via principale chiede che il tar riscriva la nuova composizione del consiglio comunale, escludendo il PD e Insieme per Tricarico, e assegnando il sindaco e la maggioranza a Impegno per Tricarico. PBC sarebbe diverrebbe l’unica opposizione. In linea subordinata, come si dice con linguaggio avvocatesco, chiede che si ripetano le elezioni, escludendo le liste del PD e di Insieme per Tricarico.

PANCRAZIO: L’hanno combinata grossa la fesseria. Ma che razza di fesseria è?

AVV. FRANCO SIENA: Tutte le firme dei presentatori, dei sottoscrittori e dei candidati di queste due liste sono state autenticate da un consigliere provinciale.

PANCRAZIO: E il consigliere provinciale non poteva autenticarle?

AVV. FRANCO SIENA: Il ricorso sostiene che il consigliere provinciale non poteva autenticare.

PANCRAZIO: Ma la legge che dice? Ci sarà una legge che dice chi può autenticare e chi non può autenticare. Si va a vedere la legge e si fanno le cose in regola. Oppure la legge è tutta imbrogliata. Ci sono tante leggi che uno non ci raccapezza niente per la gioia di voialtri avvocati?

AVV. FRANCO SIENA: Ti sbagli, caro Pancrazio. C’è una sola legge, del 1990, che è chiamata legge antibrogli, che ha detto le cose con chiarezza ed effettivamente è riuscita ad evitare imbrogli, che, approfittando della confusione, si facevano prima. Questa legge si intitola, e secondo me il titolo è giusto, misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza del procedimento elettorale. Un articolo di questa legge dice chi può autenticare e che cosa può autenticare. Tra chi può autenticare sono elencati i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali.

PANCRAZIO: E allora? Chi ha fatto il ricorso, se l’è sognato di notte?

AVV. FRANCO SIENA: No. Non se l’è sognato di notte. Le leggi bisogna interpretarle.

PANCRAZIO: Ah! Lo sapevo io che si andava a parare con l’interpretazione. Come si dice? La legge si applica per gli amici e si interpreta per i nemici.

AVV. FRANCO SIENA: E’ anche vero quello che dici. Ma lascia che ti spieghi come stanno le cose. Tutti coloro che questa legge dice che possono autenticare esercitano tale funzione nel rispetto di determinati limiti. In particolare: a tutti è imposto il rispetto di un limite territoriale di riferimento. Per i consiglieri provinciali e comunali non dice niente.

PANCRAZIO: Ma se la legge non dice niente vuol dire che i consiglieri provinciali e comunali non hanno limiti.

AVV. FRANCO SIENA: Sì, la legge non dice niente, ma le cose non stanno come dici tu.  I limiti imposti a tutti quelli che possono autenticare non sono stabiliti in quella legge e in quell’articolo che ho citato prima. Sono imposte in leggi speciali proprie di ciascuna categoria di funzionari che possono autenticare. Ti pare che i consiglieri provinciali e comunali, solo perché la legge non lo dice, non debbano essere tenuti a osservare alcun limite? Mettiamo che un consigliere comunale di Tricarico vada a fare i bagni a Rimini, e che lì si stanno organizzando le elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Rimini, oppure del presidente e del consiglio della provincia di Rimini, o tutte e due le cose. Secondo te è giusto che il nostro consigliere, magari per darsi le arie, si metta ad autenticare firme a Rimini?

PANCRAZIO: Effettivamente mi pare una sciocchezza. Ma non capisco. Che limite deve rispettare il consigliere? Da dove salta fuori questo limite? E cosa deve fare per rispettarlo?

AVV. FRANCO SIENA: E’ semplice. Il limite territoriale non può essere altro che il territorio della provincia per il consigliere provinciale e del comune per il consigliere comunale. Il limite salta fuori perché, se un limite territoriale devono rispettarlo tutti gli altri che sono elencati in quell’articolo che ho citato prima, è giusto che lo rispettino anche i consiglieri provinciali e comunali.  Ora vediamo come la cosa funziona. Che cosa autentica il consigliere provinciale o comunale? Firme! Firme di chi? Di elettori. E come il consigliere accerta che chi firma è un elettore? Controlla la lista elettorale dove è iscritto. Sappiamo bene che le liste elettorali sono tenute e revisionate dai comuni. Quindi, hai capito che cosa voglio dire?.

PANCRAZIO: Non ho ancora capito bene. .

AVV. FRANCO SIENA: Te lo spiego papale papale. Il territorio di riferimento di un consigliere comunale è il territorio del suo comune. Egli, quindi, può autenticare solo le firme apposte da elettori iscritti nelle liste elettorali del comune di cui è consigliere. In verità possono capitare circostanze particolari che ampliano, non restringono, la competenza, ma non complichiamo le cose.

Bada bene, un elettore mette in moto qualsivoglia tipo di elezione (comunale, provinciale, regionale, politica, elezione di rappresentanti nazionali al parlamento europeo) e qualsiasi iniziativa di democrazia diretta (referendum, iniziativa legislativa popolare). Il consigliere dell’ente locale è legittimato ad autenticare tutte queste cose a una precisa condizione: che ogni competizione, proposta o iniziativa faccia perno sul suo territorio di riferimento e su elettori iscritti nelle liste elettorali di quel territorio. PANCRAZIO: Ho capito. Ma qual è il territorio di riferimento di un consigliere provinciale?

 AVV. FRANCO SIENA: L’avevo già detto. La provincia. Ne vedi un altro?

PANCRAZIO: No. Non ci può essere un altro territorio di riferimento.

AVV. FRANCO SIENA: E allora abbiamo la risposta. Un consigliere provinciale può autenticare le sottoscrizioni e le candidature di tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia. Tertium non datur, dicevano i Romani, che avevano cervello fine.

PANCRAZIO: Che vuol dire?

AVV. FRANCO SIENA: Vuol dire che non è immaginabile altra soluzione.

PANCRAZIO: Adesso vi faccio una domanda precisa. Un consigliere provinciale di Matera può autenticare le sottoscrizioni e le candidature delle liste che si presentano per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di Tricarico?

AVV. FRANCO SIENA: Certo che può.

PANCRAZIO: Allora il ricorso è bello e perso!

AVV. FRANCO SIENA: Io ho espresso la mia opinione. Chi deciderà è il tar di Potenza.

PANCRAZIO: Ma le sentenze che cita il ricorso che dicono?

AVV. FRANCO SIENA: C’è solo una sentenza di un tar, confermata dal consiglio di stato, che dice che un consigliere provinciale (nel caso si trattava di un assessore provinciale, ma è la stessa cosa) non può autenticare firme per una lista per la competizione in un comune della stessa provincia.

PANCRAZIO: Ma insomma, chi sbaglia? Sbagliate voi o sbaglia la sentenza?

AVV. FRANCO SIENA: La mia opinione è ben meditata, ma le sentenze decidono. Le sentenze vanno rispettate e quando dico che le sentenze vanno rispettate non intendo rilasciare un’affermazione di cortesia, meramente formale. Voglio proprio dire che la decisione del giudice va assunta come verità del caso deciso. Attenzione. Bisogna rispettare una sentenza ritenendola legge del caso deciso, ma non bisogna considerarla come una vera e propria legge, che risolve tutti i casi analoghi. Per un nuovo caso – e c’è sempre una qualche differenza tra un caso e l’altro – la decisione la prenderà un altro giudice. La responsabilità del giudice è grave. Egli deve riempire lo spazio lasciato in bianco dal legislatore per completare il contenuto della disposizione. Con il suo lavoro interpretativo può salvare il responso degli elettori, oppure, tutto all’opposto, sciogliere un’amministrazione democraticamente eletta oppure scrivere a tavolino i nomi degli amministratori diversi da quelli eletti. Non è cosa che si possa fare a cuor leggero. Dove c’è il diritto c’è anche il rovescio. Il giudice deve stare attento, ma veramente molto attento a non prendere il rovescio per diritto. E gli studiosi del diritto, per conto loro, devono porsi in dialogo con la giurisprudenza, cosa che fanno su molte pregevoli riviste.

PANCRAZIO: Speriamo che non accada mai di confondere il rovescio col diritto.  

AVV. FRANCO SIENA: Invece accade. Ed è umano. Ma in ogni caso bisogna rispettare le sentenze, facendo notare, se è il caso, sempre con rispetto, quando è stata fatta confusione tra rovescio e diritto.

PANCRAZIO: La sentenza che non collima con la vostra opinione ha sconvolto il responso elettorale?

AVV. FRANCO SIENA: No. Non solo quella sentenza, ma anche tutte le altre, che finora hanno deciso casi di competenza ad autenticare di esponenti politici locali, non hanno avuto alcun effetto sui risultati elettorali. Si trattava sempre di liste escluse dalla competizione con decisione della commissione elettorale circoscrizionale.

Ma ora basta. Acqua in bocca sulla nostra conversazione, lasciamo che il ricorso segua il suo corso, quando uscirà la sentenza ne discuteremo con onestà intellettuale, sine ira et studio diceva Tacito, e veniamo alla nostra causa.

 

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