Il gioco del telefono. Colloquio tra Pancrazio e l’avv. Franco Siena
Pancrazio è stato convocato dall’avv. Siena per comunicazioni riguardanti la sua annosa causa. Dentro di sé è però ansioso di chiedere all’avvocato spiegazioni su voci che ha sentito circolare in merito a nuovi ricorsi riguardanti la regolarità delle sottoscrizioni di alcune liste elettorali che si erano presentate alla recente elezione del consiglio comunale. Egli non è mosso da mera curiosità, né da spirito partigiano. Pancrazio ha un notorio orientamento politico, ma non è un tifoso della sua parte politica nel senso spregiativo della parola. Al di sopra di tutto gli interessa il principio di legalità. E’ preoccupato che alla passata instabilità nella gestione del Comune si aggiunga altra instabilità, ma, d’altra parte, è consapevole che chi ha ragione di ritenere che nel gioco elettorale, sia pure in buona fede, non siano state rispettate tutte le regole, ha il diritto, assumendosi la responsabilità, di rivolgersi a un giudice. Peraltro, le voci che ha ascoltato evidenziano che le regole del gioco, per quanto attiene all’autentica delle sottoscrizioni delle liste elettorali, sarebbero molto confuse e i giudici non avrebbero in merito idee chiare. Chi decide in un modo e chi in senso opposto, mentre tra un mese circa sarà eletto il consiglio regionale della Basilicata e il prossimo anno si svolgeranno le elezioni europee e non è escluso che si svolgano anche le elezioni politiche. Non spira un clima che lasci sperare che il principio di legalità, proprio per quanto riguardo il funzionamento delle istituzioni democratiche, poggi su basi sicure. Spera, pertanto, che l’avv. Siena gli chiarisca un po’ di cose.
Pancrazio. Don Fra’, vi posso rubare qualche minuto? Mi spiegate na cosa che mi ronza nella capa?
Avv. Franco Siena. Sì, non ti preoccupare, Pancra’. Una pausa ce la pigliamo subito. Ti devo parlare di cose complicate in merito alla tua causa, prima distendiamoci un poco, sorseggiando una bella tazza di caffè, e vediamo che cosa ti ronza nella capa, anche se credo di saperlo.
Pancrazio. Certo che lo sapete, perché quello che ronza nella mia capa ronza anche nella vostra. Sono sicuro che voi avete studiato la cosa e ci avete pensato e ripensato sopra. Ho sentito dire che il tar della Toscana ha fatto una sentenza differente da quella del tar della Basilicata, che ha stabilito che l’elezione del nostro consiglio comunale si è svolta regolarmene. Il tar della Toscano, al contrario, ha stabilito che le elezioni del consiglio comunale di un Comune della Toscana non si sono svolte regolarmente e ha annullato tutto. I motivi di ricorso, nei due casi, sono uguali. Casi uguali, decisioni opposte. Inoltre, la sentenza del tar della Toscana pare che si appoggi a una sentenza del consiglio di stato.
E’ giusto quello che si sente in giro?
Avv. Franco Siena. Sì, Pancrazio, sei bene informato.
Pancrazio. Mo’, se quelli che hanno perso il ricorso per le elezioni del consiglio comunale di Tricarico fanno appello al consiglio di stato, che ha preso una decisione differente dalla decisione presa dal nostro Tar, io penso che vinceranno sicuramente. Mica il consiglio di stato darà torto a stesso. Dico bene?
Avv. Franco Siena. Sei informato ma non dici bene, perché l’eventuale appello ( io non so se l’appello è stato presentato o sarà presentato) non lo decidi tu e non lo decido nemmeno io. Lo deciderà il consiglio di stato.
Pancrazio. Ma il consiglio di stato non darà torto a se stesso.
Avv. Franco Siena. Non si tratta di dar torto o ragione a se stesso. Non è questa la logica che regola il processo giurisprudenziale, ma la ricerca di una giusta linea interpreativa.
Pancrazio. Vi prego, don Fra’. Fatemi capire questa storia, questo guazzabuglio.
Avv. Franco Siena. Di questa storia ne abbiamo già parlato e pare che ti interessi più della tua causa. Quando ne parlammo, la sentenza del consiglio di stato, a cui si appoggia il tar della Toscana, c’era già e io la conoscevo bene. Parlandone tra di noi, io la ignorai del tutto, perché la ritenevo sbagliata. Non c’è motivo ora che ora cambi opinione, anzi il Tar della Toscana mi rafforza nella mia opinione. Secondo me, caro Pancrazio, queste due sentenze sono sbagliate, gravemente sbagliate, hanno preso lucciole per lanterne.
Pancrazio. Don Fra’, scusate, ma voi l’altra volta mi diceste che le sentenze non si contestano e mo’, papale papale, mi dite che quelle due sentenze sono sbagliate e hanno preso lucciole per lanterne. Più contestazione di così!
Avv. Franco Siena. Ricordi male o capisti male. Io ti dissi che le sentenze devono essere accettate e rispettate. Ma l’accettazione e il rispetto delle sentenze, su cui si reggono l’ordine e la pace in una comunità, non hanno nulla a che vedere con la contestazione delle sentenze. Certo la contestazione va fatta con competenza, cognizione di causa e serie argomentazioni, senza mai mancare di rispetto ai giudici, per esempio senza mai accusarli di essere amici della parte avversa o di essere mossi da motivi politici, ecc. Il cammino della giustizia è cosparso di errori. I giudici sono uomini e possono sbagliare come possono sbagliare tutti. Non sempre, anzi raramente gli errori sono causati da ignoranza o pigrizia mentale. Il diritto è materia difficile, complessa, bisogna tener conto di tante cose. Un grande giurista della scuola bolognese diceva: Grandi giuristi grandi errori, piccoli giuristi piccoli errori.
Pancrazio. Caro don Fra’ penso che la nostra conversazione sia giunta alla fine. Del resto il caffè l’abbiamo bevuto e possiamo passare a parlare della mia causa. Io ho fiducia in voi, se mi dite che le sentenze sono sbagliate io vi credo e ci metterei la mano sul fuoco, e non vi chiedo di spiegarmelo, perché non capirei il resto di niente.
Avv. Franco Siena. E invece no. La cosa è semplice e si spiega agevolmente col gioco del telefono.
Pancrazio. Il gioco del telefono. E che cos’è?
Avv. Franco Siena. E’ un gioco di società. Il gioco di società è una espressione misurata del linguaggio della mia lontana giovinezza, sono certo che tu non la conosci. Era uno di quei pretesti che consentiva a ragazze e ragazzi di passare un paio d’ore assieme, ospiti in qualche casa, sotto gli occhi vigili della padrona di casa, madre di qualcuna delle ragazze.. Ci sedevamo in giro lungo le pareti della stanza, alternando ragazze a ragazzi, e si faceva la conta per scegliere chi doveva cominciare il gioco. Il quale consisteva nel trasmettere una parola, sempre la stessa, sussurrandola all’orecchio di chi sedeva a fianco. Per sussurrare la parola all’orecchio di una ragazza (parlo per l’esperienza del mio sesso), ci si copriva la bocca con la mano, con la scusa di non far trapelare la parola, si scostavano i capelli della ragazza, che ti cadevano sulla fronte e sulla guancia come una carezza, e le labbra lambivano appena il lobo dell’orecchio mentre la parola veniva pronunciata. Era il massimo di erotismo che ci potevamo concedere sotto gli occhi vigili della padrona di casa. L’ultima o ultimo ragazzo del giro pronunciava la parola a voce alta. Ebbene, il gioco svelava non raramente che la parola finale era differente da quella di partenza. Capita che il gioco del telefono si rinnova con le sentenze. Una sentenza motiva rinviando a un’altra sentenza, che, a sua volta, rinvia a un’altra sentenza, e questa a un’altra ancora, ecc. Qualche volta può capitare che il gioco del rinvio si inceppi e la motivazione di partenza non giustifica la decisione o le decisioni delle successive sentenze.
Pancrazio. Poco fa mi sentivo soddisfatto. Per la fiducia che ho in voi, ero sicuro anch’io che la sentenza del tar della Toscana e quella del consiglio di stato a cui essa si appoggia sono sbagliate. Ma ora mi avete messo addosso tanta curiosità che vi prego di spiegarmi come si è svolto questo gioco del telefono con le sentenze.
Avv. Franco Siena. La prima parola, quella con cui nella metafora del telefono inizia il gioco, viene sussurrata dalla sentenza n. 1889/2012 e viene esattamente percepita dalla sentenza n. 2180/2012. Fin qui il gioco del telefono non ha subito inceppature. Tutte due stabiliscono che un consigliere comunale non ha il potere di autenticare le sottoscrizioni di liste che concorrono all’elezione del consiglio comunale di un comune differente.
Ora, fai attenzione. Se andiamo a leggere la norma ci rendiamo conto che essa non dice quanto hanno stabilito queste due sentenze. Gli avvocati che parlano bene, quegli avvocati di città, non io, che parlano bene e in latino direbbero lex plus dixit quam voluit, ossia: la legge ha detto più di quanto avrebbe voluto o dovuto dire. Ricordi che ti feci l’esempio di un consigliere comunale di Tricarico che si reca in villeggiatura a Rimini, dove immaginavamo che dovesse essere rinnovato il consiglio comunale e, magari per darsi le arie, si mette ad autenticare sottoscrizioni di liste?. Le due sentenze che ho prima citato dicono che non si può fare, anche se la lettera della norma sembra dire che si può fare. Ma il giudice, interpretando la norma in relazione all’ordinamento giuridico nel suo complesso, ha individuato un limite territoriale, in base al quale il significato della norma stessa subisce un restringimento. La norma, come dicono gli avvocati, quegli avvocati di città che parlano bene che parlano bene, è stata interpretata restrittivamente. E, aggiungo io, è stata bene interpretata. Ora fa attenzione. La sentenza del tar della Toscana e la sentenza del consiglio di stato, a cui essa si appoggia, hanno giudicato un caso diverso: non più il caso di un consigliere comunale che autentica le sottoscrizioni per l’elezione di un consiglio di un comune differente, bensì il caso di un consigliere provinciale che autentica le firme per l’elezione del consiglio di un comune ubicato nell’ambito territoriale della stessa provincia. La linea interpretativa adottata nel primo caso, che è una linea restrittiva ma corretta, non vale nel secondo caso, perché a furia di stringere si strangola la norma. Lr due successive sentenze non ne hanno tenuto conto e hanno adottato decisioni sbagliate. Esse, insomma, hanno adottato una linea interpretativa non idonea a risolvere il differente caso oggetto della loro decisione.
Non solo il tar della Basilicata è stato attento a non commettere lo stesso errore, ma lo sbaglio commesso aveva suscitato la forte preoccupazione del ministero dell’interno, che ha richiesto un parere al consiglio di stato.
Pancrazio. Mo’ la testa mi gira. Il consiglio di stato che fa? Fa le sentenze e pure da pareri? Ma guardiamo una cosa la volta, poi mi spiegherete sta storia dei pareri. Prima spiegatemi perché la linea interpretativa, come dite voi, non è più valida se le autentiche le fa il consigliere provinciale.
Avv. Franco Siena. Pancra’ tieni la capa tosta. Te lo spiegai l’altra volta. Il territorio di riferimento di un consigliere comunale è il territorio del suo comune. Lapalissiano. Egli, quindi, può autenticare solo le firme apposte da elettori iscritti nelle liste elettorali del comune di cui è consigliere. Un elettore mette in moto qualsivoglia tipo di elezione (comunale, provinciale, regionale, politica, elezione di rappresentanti nazionali al parlamento europeo) e qualsiasi iniziativa di democrazia diretta (referendum, iniziativa legislativa popolare). Il consigliere dell’ente locale è legittimato ad autenticare tutte queste elezioni e iniziative a una precisa condizione: che ogni competizione, proposta o iniziativa faccia perno sul suo territorio di riferimento e su elettori iscritti nelle liste elettorali di quel territorio. Ecco perché non può autenticare le sottoscrizioni per le elezioni di un differente comune-
La stessa cosa vale per il consigliere provinciale. Non si capisce perché un consigliere provinciale, secondo quanto afferma la prima sezione del consiglio di stato, come vedremo tra poco e come ti disi la volta precedente, possa autenticare tutte le sottoscrizioni relative ad elezioni e iniziative popolari “in salita” e non anche quelle relative ad elezioni comunali “in discesa”. Dove sarebbe andato a finire l’intendimento della legge di agevolare lo svolgimento delle operazioni elettorali se avesse impedito ai consiglieri provinciali di Matera di autenticare le sottoscrizioni delle liste di Tricarico, che era in gestione commissariale e quindi non aveva propri consiglieri?.
Pancrazio. Mo spiegatemi sta storia dei pareri.
Avv. Franco Siena. Il consiglio di stato esercita funzioni consultive e funzioni giurisdizionali. Ma il tutto è bene ordinato. Il consiglio di stato si compone di sei sezioni: le prime tre esercitano funzione consultiva, cioè esprimono pareri; le seconde tre esercitano funzioni giurisdizionali. Il ministero dell’interno si è rivolto al consiglio di stato in sede consultiva, nessuna confusione con i ricorsi e gli appelli.
Pancrazio. E che parere ha chiesto?
Avv. Franco Siena. Eccolo qui il parere del consiglio di stato, reso dalla prima sezione il 10 luglio scorso. Ce l’ho sulla scrivania, l’ho stampato ier sera dal computer. Secondo me, è un parere ben fatto, reso sula base di uno studio approfondito della materia, che dice cose interessantissime, anche se non poteva mettersi in conflitto con decisioni giurisprudenziali dello steso consiglio di stato. Anche il ministero dell’interno è attento a non mettersi in conflitto. E’ come una navigazione tra Scilla e Cariddi, che ministero e sezione consultiva affrontano con grande abilità. La vicenda riveste grande interesse.
Pancrazio. Ditemi..
Avv. Franco Siena. Il ministero dell’interno, nella richiesta del parere, osserva che la norma di cui si tratta ha inteso agevolare al massimo le forze politiche e i comitati promotori di referendum e di proposte legislative d’iniziativa popolare negli adempimenti preparatòri finalizzati alla raccolta delle sottoscrizioni degli elettori, ma che, tuttavia, recenti pronunce del consiglio di Stato, in relazione a ricorsi avverso l’ammissione o l’esclusione di liste di candidati ad elezioni comunali, hanno circoscritto il campo d’applicazione della suddetta norma, subordinandola al ricorrere di determinate condizioni. In base a tale osservazione il ministero dichiara, quindi, di ritenere che tale linea interpretativa possa non essere del tutto coerente con la finalità di efficienza dei procedimenti elettorali e referendari che il legislatore aveva inteso perseguire. Non è poca cosa questa cosa che dice il ministero! Pertanto il ministero chiede al consiglio di stato di esprimersi sul quesito se le condizioni stabilite dal consiglio di stato debbano essere individuate soltanto con riguardo alle consultazioni elettorali amministrative locali o se trovino applicazione anche nei procedimenti elettorali per le elezioni politiche, europee e regionali e in presenza di iniziative popolari di natura referendaria e legislativa, che coinvolgono necessariamente l’intero corpo elettorale e investono l’ambito territoriale nazionale o regionale. La questione proposta assume particolare rilevanza, aveva altresì fatto notare il ministero, in relazione a iniziative referendarie già in corso e in vista del prossimo avvio degli adempimenti preliminari per le elezioni regionali in Basilicata, che avranno luogo il 17 e il 18 novembre 2013.
Il ministero dice una cosa chiarissima. Quando si faranno queste elezioni, a cominciare dall’elezione del consiglio regionale della Basilicata, i consiglieri comunali e provinciali se ne debbono stare con le mani in mano, lasciandoci nei guai, come c’eravamo prima che la legge fosse approvata? Oppure avranno anche loro il potere di autenticare
Il punto è delicatissimo. Il ministero non può chiedere al consiglio di stato in sede consultiva di pronunciarsi su quanto stabilito in sede giurisprudenziale e, con molta abilità, sviluppa la richiesta di parere di modo che si possano salvare capra e cavoli. Per meglio dire, il parere salva la capra senza parlare della sorte dei cavoli. La prima sezione del consiglio asseconda l’impostazione del ministero e rende un parere molto significativo. Esso afferma, infatti, che il collegamento funzionale sussista ogni qual volta le elezioni riguardino la provincia o la regione di cui il comune fa parte, e, in ogni caso, quando la consultazione abbia carattere nazionale (elezioni politiche, elezioni europee, referendum, iniziative legislative popolari). Analoghe valutazioni possono essere ripetute per le autenticazioni effettuate dagli organi politici provinciali, se relative a consultazioni regionali (limitatamente alla regione di cui la provincia è parte) o aventi carattere nazionale».
Pancrazio. Avvoca’, ma allora torniamo a ciò che dicevo io. Se il consiglio di stato in sede consultiva, pur dicendo cose molto significative e importanti, non se la sente, tuttavia, di contraddire apertamente la sentenza che ha stabilito che il consigliere provinciale non ha il potere di autenticare le sottoscrizioni per l’elezione di un consiglio di un Comune situato nell’ambito territoriale della stessa provincia, a maggior ragione non lo farà quando deciderà sull’appello.
Avv. Franco Siena. Devi sapere, caro Pancrazio, che il consiglio di stato in sede giurisdizionale, oltre alla IV, V e VI Sezione, si pronuncia pure in Adunanza plenaria, formata da giudici delle suddette tre sezioni. Le questioni vengono portate in Adunanza plenaria per decidere su questioni di rilevante importanza o su cui si registra contrasto giurisprudenziale. Mi pare che qui si tratta di questione di rilevantissima importanza sulla quale si registra contrasto giurisprudenziale. Prevedo che la questione sarà devoluta all’adunanza plenaria. Comunque, non si tratta di dar torto o ragione a se stesso. La giurisprudenza, come ho detto, funziona secondo altre logiche, alimentate da ripensamenti sulle linee interpretative. Torna il latino e cambia la giurisprudenza: res melius perpensa – meglio soppesata la questione.
Se sei tanto interessato ad essa rifletti sulle cose che ti ho detto e ti dissi e attendi che questa storia giunga al termine, con l’animo disposto ad accettare qualsiasi decisione. Ad accettare, senza rinunciare a contestarla, se sarà il caso. .
Ed ora passiamo alla tua causa.
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