A chiusura delle urne per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, richiamo l’attenzione sulla circostanza che, dopo che, con sentenza della corte costituzionale  1/2014, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge che ha regolato l’elezione del parlamento in carica (il  famoso Porcellum), si profila concretamente la possibilità che venga dichiarata costituzionalmente illegittima anche la legge che regola l’elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all’Italia.
     Alcuni articoli di tale legge introducono una soglia di sbarramento per le liste che non abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento sei voti validi espressi ed è prevedibile che alcune che concorrono a tale elezione, per le quali io non ho votato, saranno escluse dall’assegnazione dei seggi. E’ legittima tale esclusione? Non è una domanda da poco.
     Il dubbio di incostituzionalità di tale soglia di sbarramento è stato rimesso alla corte costituzionale dal tribunale di Venezia, III sezione civile, con ordinanza n. 1025/14 del 9 maggio 2014.
     E’ rilevante la considerazione che il tribunale di Venezia ha sostanzialmente  assunto  le motivazioni della corte costituzionale tedesca, che ha già dichiarato l’incostituzionalità dello sbarramento al 5 e poi al 3% previsto in quel paese con due successive sentenze (9 novembre 2011 e 26 febbraio 2014). Le motivazioni della corte costituzionale tedesca si possono sintetizzare nei seguenti cinque punti.
Primo. In linea di principio uno sbarramento è comunque lesivo del principio di eguaglianza del voto e tra i partiti politici.
Secondo. Uno sbarramento può trovare giustificazione ed essere costituzionalmente consentito per esigenze di governabilità e stabilità.  (Tale giustificazione è stata dichiarata dalla corte costituzionale italiana con citata sentenza 1/2014, che ha peraltro dichiarato l’illegittimità costituzionale del Porcellum).
Terzo. In Europa non sussistono esigenze di governabilità e stabilità,  perché il parlamento europeo non ha sul governo i poteri tipici di un sistema parlamentare, riassumibili in un rapporto di fiducia e, pertanto, non si pongono problemi di stabilità e di governabilità.
Quarto. La soglia di sbarramento, per tale motivo,  è oggi incostituzionale.
Quinto. La situazione potrebbe cambiare, e la soglia divenire costituzionalmente compatibile, se l’architettura istituzionale europea dovesse in futuro cambiare.
      Ma fin quando l’architettura istituzionale europea non cambia, ci si vuol porre il problema dato da un parlamento nazionale illegittimamente eletto e, eventualmente, di membri del parlamento europeo spettanti all’Italia illegittimamente eletti? O bisogna far finta di niente?
 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.