Esprimo la mia opinione sui moltissimi interventi che leggo su FB riguardo alla mancata motivazione delle dimissioni date da sette consiglieri comunali (maggioranza ultra dimidium).
Le critiche non hanno motivo d’essere, ma certamente esprimono il disagio di una cittadinanza, posta improvvisamente, senza averne avuto alcun sentore, di fronte a un atto eccezionale, forse unico, di una estrema gravità politica e democratica quale è lo scioglimento di un consiglio comunale a pochi mesi dalla sua elezione.

Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Tuel) n. 267/2000 si occupa delle dimissioni dei consiglieri comunali (e provinciali), in particolare della questione in esame, negli articoli 38, comma 8 (dimissioni individuali) e nell’art. 141 (dimissioni ultra dimidium). La differenza tra le due specie di dimissioni comporta una rilevante conseguenza: nel caso di dimissioni individuali si procede alla surroga del consigliere dimissionario; mentre le dimissioni ultra dimidium comportano lo scioglimento del consiglio.
L’art. 138, comma 8, stabilisce che “Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell’articolo 141”.

L’art. 141 dispone al n. 3 della lett.b) del primo comma che i consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno: … b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: 1) … 2) … 3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentate al protocollo dell’ente, della metà più’ uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
In giurisprudenza è stato chiarito che solo le dimissioni individuali ex art. 38, comma 8, Tuel devono essere indirizzate al Consiglio comunale, nel caso di dimissioni collettive ultra dimidium l’articolo 141, comma 1, non prevede alcun altro requisito di efficacia se non la presentazione contestuale al protocollo dell’Ente. Solo nel caso di dimissioni individuali il Consiglio comunale deve provvedere alla surroga del dimissionario, mentre nel caso di dimissioni contestuali l’effetto tipico è lo scioglimento immediato dell’organo collegiale. (Consiglio di Stato, Sezione III, Sentenza 1 aprile 2015, n. 1721). Inoltre la quinta sezione del massimo organo di giustizia amministrativa, con sentenza 9 marzo 2015, n. 1187 ha precisato che le dimissioni ultra dimidium costituiscono un atto giuridico in senso stretto, cioè un atto i cui effetti giuridici non dipendono dalla volontà dell’agente, ma sono disposti dall’ordinamento, senza riguardo all’intenzione di colui che li pone in essere; e il Tar della Campania – Napoli, Sezione 1, Sentenza 30 aprile 2014, n. 2433, ha ribadito che le dimissioni ultra dimidium hanno natura di atto collettivo, caratterizzato dall’essenziale perseguimento del disegno unitario di provocare lo scioglimento del consiglio comunale, con la volontà degli eletti volta non alla mera rinuncia alla carica, bensì ad essa quale strumento per realizzare, unitariamente e concordemente da parte della maggioranza, l’intento comune dello scioglimento del consiglio.
L’effetto che con estrema semplicità produce l’atto giuridico o collettivo delle dimissioni di una maggioranza ultradimidium sta a dimostrare che l’ordinamento si è fatto carico di una situazione che non offre più alcuno spazio al confronto democratico e alla lotta politica. Spirava una brutta aria a Tricarico e Rabatana l’ha scritto e ha preso posizione contro le decisioni del sindaco,, ma prima di provocare improvvisamente e inaspettatamente lo scioglimento di un consiglio comunale bisognava pensarci non mille, ma diecimila volte mille.

Se mi posso permettere esprimo un personale giudizio, mi limito ad osservare che le opposizioni o minoranze di organi elettivi hanno la facoltà, in determinati casi previsti dalla legge, di far mancare il numero legale per poter validamente deliberare o, addirittura, come in questo caso, di provocare lo scioglimento dell’organo. Ritengo che non bisogna approfittare di queste facoltà, ma bisogna farne un uso estremamente responsabile e discreto, rispondente all’interesse generale. Comprendo la difficoltà di ricomporre fratture che si verificano all’interno di una maggioranza, ma consiglieri che facevano parte della maggioranza stessa, per le gravi ed estreme conseguenze che comportano le dimissioni ultra dimidium, prima di presentarle avrebbero dovuto tenere nella massima considerazione, che essi, ai sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 71 Tuel, erano stati eletti grazie ai voti riportati dal candidato sindaco e alla grande maggioranza di voti attribuita dal sistema maggioritario, e avrebbero dovuto prima spiegare alla comunità i motivi della loro decisione e gli eventuali tentativi fatti per comporre il dissenso, avrebbero dovuto agire solo dopo che le gente, coloro che potessero concordare e coloro che non fossero d’accordo, fosse stata resa ben consapevole e che grado di degrado erano giunti i rapporti politici e democratici in un organismo eletto da pochi mesi.

Quando il vento tira in una direzione, bisogna aspettare che si calmi la sua furia distruttrice spiegò una volta don Sturzo al suo massimo biografo, il prof. Gabriele De Rosa. Mi auguro almeno che si cominci a capire che il vento tira e tira forte.

 

5 Responses to Brevi considerazioni sullo scioglimento del consiglio comunale di Tricarico

  1. domenico langerano ha detto:

    domenico langerano scrive:
    4 febbraio 2019 alle 10:49
    Carissimo Antonio,
    la tua competenza legale mai potrà far comprendere ai tricaricesi la saggezza e il senso di democrazia che sta nelle tue parole che mi piace riprendere perché le condivido appieno: ” avrebbero dovuto prima spiegare alla comunità i motivi della loro decisione e gli eventuali tentativi fatti per comporre il dissenso, avrebbero dovuto agire solo dopo che le gente, coloro che potessero concordare e coloro che non fossero d’accordo, fosse stata resa ben consapevole e che grado di degrado erano giunti i rapporti politici e democratici in un organismo eletto da pochi mesi”.
    Questo il netto giudizio sui tre dimissionari della maggioranza, ma i 4 delle due minoranze che pur legittimamente hanno utilizzato i mal di pancia dei 3, non hanno valutato appieno che i tentativi che già si stanno facendo di legarsi a loro per raggruppamenti ibridi per le prossime elezioni, rivelano la loro furbizia e strumentalità dell’atto più che la loro tensione democratica e che probabilmente non servirà né a farli vincere (la loro divisione a fatto vincere don Antonio)né ad avere una sana amministrazione ma ad alimentare vieppiù il clima di veleno ricreatosi nella nostra comunità prolungando l’agonia nella quale ci tocca vivere a livello locali, che si assomma alla tristezza di dover assistere a ciò che accade a livello naziona, europeo e internazionale.
    Mala tempora currunt!
    Ma che male abbiamo fatto o facciamo se forse peiora parantur?
    Un grande abbraccio
    Mimmo

    • domenico langerano ha detto:

      domenico langerano scrive:
      Il tuo commento è in attesa di moderazione
      4 febbraio 2019 alle 10:49
      Carissimo Antonio,
      la tua competenza legale mai potrà far comprendere ai tricaricesi la saggezza e il senso di democrazia che sta nelle tue parole che mi piace riprendere perché le condivido appieno: ” avrebbero dovuto prima spiegare alla comunità i motivi della loro decisione e gli eventuali tentativi fatti per comporre il dissenso, avrebbero dovuto agire solo dopo che le gente, coloro che potessero concordare e coloro che non fossero d’accordo, fosse stata resa ben consapevole e che grado di degrado erano giunti i rapporti politici e democratici in un organismo eletto da pochi mesi”.
      Questo il netto giudizio sui tre dimissionari della maggioranza, ma i 4 delle due minoranze che pur legittimamente hanno utilizzato i mal di pancia dei 3, non hanno valutato appieno che i tentativi che già si stanno facendo di legarsi a loro per raggruppamenti ibridi per le prossime elezioni, rivelano la loro furbizia e strumentalità dell’atto più che la loro tensione democratica e che probabilmente non servirà né a farli vincere (la loro divisione a fatto vincere don Antonio)né ad avere una sana amministrazione ma ad alimentare vieppiù il clima di veleno ricreatosi nella nostra comunità prolungando l’agonia nella quale ci tocca vivere a livello locali, che si assomma alla tristezza di dover assistere a ciò che accade a livello naziona, europeo e internazionale.
      Mala tempora currunt!
      Ma che male abbiamo fatto o facciamo se forse peiora parantur?
      Un grande abbraccio
      Mimmo

      • antonio-martino ha detto:

        Caro Mimmo,
        Credo che per due motivi meriti di essere sottolineata la speciale responsabilità dei consiglieri dimissionari eletti nella lista collegata con Melfi: 1) in un organo eletto con sistema maggioritario non si possono avere dimissioni ultradimidium senza la partecipazione di membri della maggioranza; 2) per l’elezione dei consiglieri si ha il seguente procedimento: alla lista collegata si assegnano i voti attribuiti al candidato sindaco, i voti del candidato sindaco eletto (attribuiti per legge alla lista collegata), vengono molto maggiorati e trasformati in numero di seggi. Insomma, i consiglieri della maggioranza, per la loro elezione, debbono più al sindaco che al loro personale consenso.
        Non per questo, tuttavia, escludo la responsabilità dei consiglieri di minoranza. Le responsabilità, secondo me, sono pari. I consiglieri, di maggioranza o di minoranza che siano, non sono i padroni del consiglio, ma rappresentanti del popolo (una rappresentanza assai poco democratica con i sistemi elettorali che abbiamo, ma sempre rappresentanti). Il popolo – il popolo sovrano ha solo la scheda elettorale, della quale può disporne una volta ogni tot anni. Se ne è servito qualche mese fa (malissimo, che peggio non poteva fare), ma il consiglio eletto è una sua espressione non una proprietà privata dei consiglieri. Costoro, prima di sciogliere il consiglio, avrebbero dovuto dire al popolo: guarda, faremo questo e quest’altro per rimediare alla fesseria che hai fatto, per dare un minimo si senso al principio fondamentale della Costituzione che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
        Ma che vuoi farci, caro Mimmo, spira il vento del sovranismo ! Antonio

  2. Antonio Carbone (Tonino ,figlio di Giovanni e Giuditta) ha detto:

    Carissimi Antonio e Mimmo,
    Leggo con piacere ed interesse le vostre note su Tricarico,compresa quest’ultima in merito alle dimissioni del consiglio comunale. Le critiche sulle modalità scelte per realizzarle sono più che comprensibili ,ma poi c’è la realtà di un tessuto sociale sfibrato, disilluso,a volte compromesso , privo di corpi intermedi validi e di idee illuminate. Personalmente in questa vicenda trovò una ulteriore conferma della inadeguatezza della legge del 25 Marzo del 1993 n81 che ha impresso una svolta presidenzialista nelle elezioni dei sindaci e dei presidenti provinciali. (Per fortuna ci siamo fermati a questi due livelli ,almeno in parte) .Anche in questo valgono le parole di Don Sturzo che Antonio riporta nel suo Articolo. Personalmente esprimo un giudizio critico delle esperienze monocratiche comunali (vivo a Roma e le nefandezze sono eventi quotidiani) spero proprio che con un accumulo di macerie crescente ,su questi temi, riemerga una sensibilità per leggi elettorali proporzionali ,(Non frammentarie) con soglie di sbarramento serie .La rappresentanza dei cittadini non può essere mortificata o annullata proprio in una fase storica dov’è le società si articolano fortemente. L’ idiozia della disermediazione dei corpi intermedi della rappresentanza politica e sociale ha già fatto propri danni (da qui il becero sovranismo attualmente imperante.
    Un abbraccio,
    Tonino

    • antonio-martino ha detto:

      Caro Tonino, Sono d’accordo sul tuo pensiero di fondo e ritengo di dover fare alcune precisazioni. Il sistema elettorale dei piccoli Comuni è una vera follia: un sistema presidenzialista anche nell’elezione dei gruppi consiliari, che non solo si avvantaggiano del premio di maggioranza, ma i cui candidati non sono votati e a loro sono assegnati i voti dati al candidato sindaco a cui la lista è stata collegata.
      Come sfiduciare il sindaco eletto direttamente dal popolo?. E’ questo che dovrebbe sfiduciarlo. In un certo qual modo il popolo dovrebbe essere messo nelle condizioni di esprimersi sulla sfiducia. E questa legge questo modo lo prevede, sia pure indirettamente, tramite la procedura della mozione di sfiducia di cui all’art. 52 del Tuel. Questa è la soluzione di un’etica democratica, che è stata scartata per seguire una strada più facile e più comoda (dimissioni ultra dimidium), che la legge – è vero – pure prevede, ma che con la democrazia non ha nulla a che spartire.
      Fra qualche mese si tornerà a votare. Io penso che le dimissioni ultra dimidium siano state un modo semplice e comodo per far cadere il sindaco, ma siano anche state il modo più stupido per dargli una posizione di vantaggio quando, tra qualche mese, si voterà. Cari saluti, Tonino

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